16 Luglio 2019

Accesso civico “semplice”concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 34, commi 1 e 2 del D.lgs.vo n.33/201

REGOLAMENTO DELL’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DEL VENETO CONCERNENTE L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, L’ACCESSO CIVICO E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA:
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: personale assegnato alla Segreteria dell’Ordine.

Non verranno prese in considerazione comunicazioni non attinenti l’esercizio del diritto di accesso civico.

Segreteria dell’Ordine
tel: 049 8723207
e-mail: segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it
In caso di ritardo o mancata risposta il titolare del potere sostitutivo è attribuito al Presidente dell’ Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto.
Presidente OICFV dott.chim Nausicaa Orlandi
tel: 049 8723207
e-mail:segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it

Modulo accesso documentale

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Modulo accesso civico generalizzato

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Modulo accesso civico semplice

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Modulo istanza di riesame

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Art.5 D. Lgs. 33/2013

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI:

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:

Uffici di Segreteria dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Via mail:
segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it oppure ordine.interprov.veneto@pec.chimici.org

Via posta ordinaria, all’indirizzo:
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Via delle Industrie 13
35010 LIMENA (PD)

Tel. 049 8723207

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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