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28 Dicembre 2022

Iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici, settore fisica, in via transitoria, LIBERI PROFESSIONISTI.

con il DM 17 ottobre 2022, il Ministro della Salute, accogliendo la richiesta della Federazione Nazionale, ha inteso modificare il DM 23 marzo 2018, integrando l’art. 6 comma 5 dello stesso, al fine di consentire l’iscrizione all’Albo in via transitoria anche ai laureati in scienze fisiche che, alla data della pubblicazione del decreto medesimo, operavano già da almeno 5 anni come liberi professionisti nel campo delle attività del Fisico.
Pertanto, l’art. 6 comma 5 del DM 23 marzo 2018 è ad oggi integrato con la seguente lettera

“f) oppure aver svolto da almeno 5 anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero
professionale.”

L’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici, settore fisica, in via transitoria è consentita fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di fisico.
Possono iscriversi, in via transitoria secondo la lettera f) sopraccitata, tutti coloro che alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (05.06.2018) del D.M. 23 marzo 2018:
1. erano in possesso del titolo di studio di cui alle tabelle C e D allegate al DM. 23 marzo 2018;2. abbiano svolto alla data di pubblicazione per 5 anni antecedenti anche non consecutivi, la libera professione nel campo delle attività del fisico. Tale attività dovrà essere documentabile tramite il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) possesso di partita I.V.A. fin dall’inizio dell’attività libero professionale o di lavoratore
autonomo con codice Ateco compatibile alle predette attività del fisico;
b) idonea documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale a copertura

dei cinque anni di riferimento. L’effettivo svolgimento può essere dimostrato attraverso fatture e contratti che indichino le attività riferibili a uno o più mesi, oscurate nei dati sensibili;
c) ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale

dichiarata.
I requisiti ai punti 1 e 2 non sono alternativi, ma devono essere presentati dall’interessato all’Ordine di competenza congiuntamente, al fine di poter dare prova di aver svolto per almeno 5 anni, anche non consecutivi, antecedenti alla data di entrata in vigore del DM 23 marzo 2018 (ovvero la pubblicazione in G.U. del 05.06.2018) le attività professionali, previste dal profilo della professione sanitaria di Fisico.

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