30 Luglio 2020
Obbligo di comunizione dell’indirizzo PEC (domicilio digitale) all’Ordine
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 sono state introdotte pesanti sanzioni per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’Ordine o elenco di appartenenza.
E’ stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Per gli Ordini o Collegi inadempienti è previsto lo scioglimento ed il successivo commissariamento.
Si riporta qui sotto il testo del punto “e” dell’art. 37 del citato decreto.
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.";
Si invitano gli iscritti, che non lo abbiano già fatto, a comunicare alla segreteria dell’Ordine il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata). Chi ne fosse sprovvisto può ottenerlo gratuitamente compilando e inviando alla segreteria l’apposito modulo.
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