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21 Ottobre 2021

Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie

La Regione Veneto ha reso note le ultime indicazioni in merito all’obbligo vaccinale stabilito dal D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie, in particolare relativamente alla sospensione temporanea per gli inadempienti e al reintegro a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino.

Si rende noto agli iscritti che, la Federazione Nazionale ha effettuato richiesta di parere alla Direzione Generale del Ministero della Salute in merito all’applicabilità o meno dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 anche ai chimici e fisici che svolgono la propria attività in ambiti diversi da quelli elencati nella stessa norma, potendo essi “svolgere le loro attività esclusivamente in ambito industriale o da remoto senza contatti interpersonali (es. formazione)”.

La richiesta della Federazione è stata riscontrata dalla Direzione Generale del Ministero della Salute con prot. 0054963-P-25/20/2021 del 25 ottobre 2021. La Direzione Generale ha confermato anche per i Chimici ed i Fisici che l’art. 4 del D.L.44/2021 “prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.” In particolare l’Ufficio Legislativo del Ministero, come citato nella precedente nota della Direzione Generale, affermava che “occorre interpretare la disposizione in esame in modo estensivo, considerando l’elenco dei luoghi ove prestano servizio i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario come non tassativo e qualificando la stessa nozione di strutture sanitarie in senso estensivo”.
In conclusione secondo il parere della Direzione Generale del Ministero della Salute l’adempimento dell’obbligo vaccinale è da intendersi per i Chimici e per i Fisici requisito imprescindibile “in tutte le situazioni che nell’esercizio della professione sanitaria o nella prestazione di attività di assistenza possono comportare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2: tali situazioni si manifestano, di regola, secondo l’id quod prelumque accidit nei luoghi indicati al comma 1 o nelle situazioni che implicano contatti interpersonali, senza tuttavia esaurirsi in esse, dovendosi ricomprendere anche tutte quelle che comportano il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”.

Qui sotto trovate la risposta del Ministero.

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