28 Dicembre 2021
Pubblicazione del Decreto Legge che proroga lo stato di emergenza e diverse misure emergenziali
DL 24 dicembre 2021, n. 221
È stato pubblicato il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza e introduce diverse nuove disposizioni, tra le quali si segnalano:
– l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto e delle mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto per l’utilizzo dei quali è obbligatorio il possesso del Green Pass;
– l’obbligo di possesso del Green Pass rafforzato anche per il servizio al banco dei servizi di ristorazione (ad eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale);
– l’obbligo di possesso del Green Pass per i corsi di formazione privati svolti in presenza.
Inoltre, dal 1° febbraio 2022, la validità della Certificazione verde Covid-19 viene ridotta a sei mesi (e non più nove) nei seguenti casi:
- se rilasciata a seguito di vaccinazione (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), con validità a decorrere dal termine del predetto ciclo o dalla data della somministrazione della dose di richiamo;
- in caso di guarigione a seguito di infezione da SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del predetto ciclo, con validità a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Il decreto conferma fino al 31 marzo 2022 diverse disposizioni emergenziali, tra le quali:
– la validità del DPCM 2 marzo 2021, fatte salve le modifiche apportate dai provvedimenti successivi;
– l’obbligo di impiego della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass “base” o “rafforzato”, come definito dagli specifici provvedimenti):
- in ambito scolastico, universitario, educativo e formativo,
- sui mezzi di trasporto,
- nel settore pubblico,
- negli uffici giudiziari,
- nel settore privato, per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato. Vengono prorogate anche le disposizioni in caso di non possesso di idoneo Green Pass da parte del lavoratore (assenza ingiustificata fino a presentazione della certificazione) e la possibilità per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore senza idoneo Green Pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione;
– l’obbligo di possesso del Green Pass rafforzato, anche in zona bianca, per lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni (ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali è possibile accedere anche con tampone molecolare o rapido, con risultato negativo);
– la somministrazione di test antigenici rapidi, a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, da parte di farmacie, strutture sanitarie autorizzate e accreditate o convenzionate col Servizio sanitario nazionale;
– la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
– la procedura semplificata per il ricorso al lavoro agile, con possibilità per le imprese di ricorrere a tale modalità di lavoro senza accordo individuale, fermo restando la necessità di fornire, con cadenza almeno annuale, ai lavoratori e agli RLSSA l’informativa scritta con l’individuazione dei rischi connessi a tale modalità di lavoro;
– le disposizioni in merito ai congedi parentali in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, per isolamento o quarantena.
Viene inoltre prorogato fino al 28 febbraio 2022 lo svolgimento della prestazione lavorativa, da parte dei lavoratori fragili (apposito decreto del Ministero della salute definirà le patologie di interesse), in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Resta fermo l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, degli Istituti penitenziari e del personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Il decreto è entrato in vigore il 25 dicembre 2021.
Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni.
L’atto completo è disponibile a questo link
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